Lettera del presidente Natale Conti: senza la PEC sospesi dall'Ordine dei Giornalisti

17.11.2020 10:17

Ai colleghi iscritti al Gruppo giornalisti pensionati della Sicilia
Cari colleghi, lo scorso 31 ottobre è scaduto il temine per la comunicazione agli ordini professionali della propria Pec, in ottemperanza a una legge del 2005 che riguarda gli adempimenti di tutti i professionisti. Oggi l’Ordine si trova nella necessità di mandarci una lettera avvertimento con scadenza di trenta giorni in cui si dice che in caso di mancata comunicazione della Pec l’Ordine deve procedere alla sospensione dall’Albo. E’ qualcosa che è prevista dalla legge e alla quale l’Ordine non può sottrarsi.
Per aiutarvi a ottemperare a questo adempimento vi invio testo di una convenzione a tra l’Ordine nazionale e una società che gestisce Pec con le modalità per realizzare la Pec.
Al tempo stesso vi confermo che gli uffici dell’Ordine professionale saranno a vostra disposizione per una eventuale assistenza.
Sperando che tutto questo sia sufficiente vi porgo i saluti più affettuosi.
CONVENZIONE
Si rammenta che è in vigore una convenzione stipulata dal Consiglio Nazionale con la società Namirial per dare la possibilità a tutti gli iscritti di dotarsi di una casella di posta elettronica certifica (PEC: il prezzo concordato è di € 4,50 per la durata di tre anni (1,50 per anno) oltre Iva.
Le caselle saranno attivate su dominio pecgiornalisti.it.
A questo link https://attivazione.pecgiornalisti.it è possibile avviare la procedura automatica di richiesta casella pec.
(Per assistenza contattare la Namirial al numero 07163494 e digitare il tasto 2 per opzione pec).

                                          Il Presidente del Gruppo giornalisti pensionati della Sicilia
                                                                              Natale Conti
Palermo 12 novembre 2020

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In coda troverete ogni riferimento alla normativa vigente

DL Semplificazione - Sospesi dall'Ordine giornalisti senza Pec
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entra in vigore il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 contenente "Misure urgenti per la semplificazione". Saranno sospesi dall'Ordine i giornalisti professionisti e pubblicisti ancora sprovvisti della PEC.
Giro di vite per i giornalisti che si ostinano a non dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata. L'Ordine è obbligato a diffidare l’iscritto, dopo 30 giorni scatta la sospensione dall’Albo.
Di seguito il testo delle nuove norme in materia.
Art. 37. Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti
1. Al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD, all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
(…)
e) il comma 7 -bis è sostituito dal seguente: “7 -bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 - bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.